Chi ha diritto ad un montascale in condominio? Le regolamentazioni

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Conciliare le esigenze di accessibilità di anziani e disabili con gli interessi degli altri proprietari di appartamento: a tale scopo, in Italia, il diritto di installare un montascale in condominio è regolato da apposite normative. La presenza di questi dispositivi nei condomini, del resto, serve a promuovere un ambiente più inclusivo e accogliente per tutti i residenti. Come vedremo, tale diritto è riconosciuto alle persone con disabilità o gravi problemi motori a patto che siano rispettate le normative vigenti e si riceva parere favorevole dall’assemblea condominiale. Chi vuole installare il montascale, insomma, deve accertarsi di seguire le procedure in modo scrupoloso, adottando ogni misura necessaria a garantire la sicurezza e il rispetto degli interessi degli altri condomini.

Il montascale in condominio: cosa dice la legge

Visto il numero sempre crescente di anziani che vivono negli edifici condominiali, con il passare degli anni e l’incombenza dei problemi di mobilità, la necessità di fornire mezzi di spostamento adeguati diventa sempre più critica. Un discorso analogo vale per gli individui con disabilità o problemi motori gravi, che potrebbero incontrare grosse difficoltà nell’accesso agli edifici condominiali senza ausili tecnologicamente adeguati. Un aspetto, quest’ultimo, che può andare a limitare le opportunità di partecipazione alla vita sociale e alla comunità, oltre che a compromettere il diritto di accesso ai servizi essenziali. Andiamo dunque a sviscerare i principali aspetti normativi che regolano l’installazione dei montascale in condominio. In Italia, la legge che disciplina questa procedura è la numero 13 del 9 gennaio 1989, nota anche come “Legge sull’edilizia residenziale pubblica e agevolata”. Questa norma sancisce il diritto all’accessibilità degli edifici, attraverso adeguate misure da adottare per garantire tale facoltà. La decisione di ospitare un montascale in condominio richiede solitamente il consenso dell’assemblea condominiale. Una volta convocata un’assemblea straordinaria per discutere l’argomento, c’è bisogno del voto favorevole della maggioranza dei condomini, o di un terzo dell’assemblea in seconda convocazione.

Progetto, spese e responsabilità legati al montascale

Prima del via libera alle procedure di allacciamento del dispositivo, è necessario stendere un progetto in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità. Tale progetto andrà presentato agli enti competenti, come il Comune di riferimento e la Soprintendenza (se l’edificio in questione è soggetto a vincoli di tutela in materia di protezione del patrimonio culturale), per ottenere le autorizzazioni di rito. Per quanto riguarda le spese relative ad installazione, manutenzione e gestione del montascale, queste ultime sono generalmente a carico dell’intero condominio. L’eccezione alla regola è rappresentata da diverse disposizioni presenti nel regolamento condominiale o da una delibera contrastante da parte dell’assemblea. Onde evitare controversie future, è importante definire in modo chiaro le modalità di gestione delle spese. Installazione e utilizzo del montascale devono essere conformi alle normative di sicurezza vigenti: in caso di incidenti, danni o malfunzionamenti, a seconda delle circostanze, la responsabilità potrebbe ricadere sull’intero condominio o sull’azienda che ha montato e/o gestisce l’apparecchio.

No al montascale in condominio: quando non è possibile installarlo?

Come abbiamo visto, nel nostro Paese il diritto ad installare un montascale in condominio è generalmente riconosciuto a chi ne ha realmente bisogno per tutelare l’accesso alle parti comuni dell’edificio. In alcuni casi, tuttavia, il diritto in questione può decadere. In mancanza di una reale necessità dovuta a disabilità o problemi motori, ad esempio, l’assemblea condominiale potrebbe non dare il benestare alle operazioni. Va detto però che, anche nell’eventualità in cui non si raggiunga la maggioranza dei consensi necessaria, dopo tre mesi il condomino interessato può decidere di procedere in autonomia, sobbarcandosi le spese in prima persona. La principale condizione da soddisfare è quella che, rispetto agli altri inquilini del palazzo, il montascale non vada a pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni. Se il dispositivo dovesse procurare un impatto significativo agli altri condomini, provocando ad esempio rilevanti modifiche strutturali o estetiche oppure violando vincoli strutturali o di sicurezza, potrebbe essere necessario valutare delle alternative.

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