Sul nostro blog ci piace soffermarci costantemente sul tema della tutela dei diritti dei disabili e di tutti coloro che necessitano di mezzi ausiliari per la mobilità. Concetti come autonomia e indipendenza sono alla base del benessere mentale e fisico; ecco che allora sottolineiamo anche l’importanza di montascale per disabili o montascale per anziani, tra i principali strumenti di assistenza motoria.
Questa volta parleremo del tema in senso più allargato, approfondendo un altro strumento che opera ai fini dell’abbattimento e del superamento delle barriere architettoniche: la rampa per disabili e la sua pendenza. Cosa dice la normativa?
Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.
Requisiti rampe per disabili: cosa dice la legge
Quando facciamo riferimento alla normativa in merito alla pendenza della rampa per disabili, ci atteniamo anzitutto alla legge n° 13 del 1989 che certifica le rampe come strumenti utili per il superamento delle barriere architettoniche. In secondo luogo, l’articolo 6, comma bis, del testo unico dell’edilizia (DPR 380/2011) afferma che le rampe per disabili rientrano nel campo dell’edilizia leggera. È questo un aspetto fondamentale perché comporta che per questa tipologia di interventi non siano necessari permessi né comunicazioni prima dell’inizio dei lavori.
Tuttavia, occorre fare una precisazione importante: affinché non ci sia bisogno di munirsi di alcuna documentazione è fondamentale che si parli di costruzione di rampa per disabili in acciaio zincato o alluminio. Non rientriamo quindi nella casistica delle rampe per disabili in muratura, perché quest’ultime diversamente richiederebbero una burocrazia diversa.
In particolare, la costruzione di rampe in zone soggette a particolari tutele, come quelle paesaggistiche o storiche, richiede l’approvazione della Sovrintendenza. In questo caso allora bisognerà fare richiesta per la SCIA.
Chiarito questo presupposto, è il caso di concentrarsi poi sulle altre variabili da tenere in considerazione oltre alla pendenza delle rampe per disabili, di cui parleremo più nel dettaglio successivamente. Affinché si possa installare questo strumento di superamento delle barriere architettoniche è necessario che si rispettino i seguenti requisiti:
- larghezza minima di 0,90 m nei tratti lineari e di 1,50 m nei tratti a doppio senso;
- almeno un pianerottolo orizzontale ogni 10 m di percorso;
- un cordolo di almeno 10 cm in altezza, se in presenza di una ringhiera o simili;
- corrimano di un’altezza che non superi i 90/100 cm;
- pavimentazione antisdrucciolevole
- presenza di segnaletica adeguata.
Pendenza rampe per disabili: come si calcola
Entriamo ora nel dettaglio specifico della pendenza delle rampe per disabili e divertiamoci, soprattutto per gli appassionati di matematica, a capire come si calcola. Niente di più semplice di una classica formula di calcolo, che tiene conto di due misure imprescindibili:
- altezza del dislivello (h)
- lunghezza dello spazio lungo cui verrà costruita la rampa (l)
Il rapporto h/l, ossia altezza del dislivello diviso per lo spazio, moltiplicato per 100 ci darà la percentuale di pendenza della rampa per disabili da costruire. Sintetizzato quindi, ci ritroveremo questa semplicissima formula:
% Pendenza rampa per disabili = h/l * 100
Una volta calcolata la pendenza sapremo rispondere anche ad un altro quesito di non minor importanza: qual è la pendenza massima per le rampe per disabili? Vediamolo di seguito.
Rampe per disabili: pendenza massima
Anche per quanto riguarda la pendenza massima delle rampe per disabili la legge è chiara e molto specifica: non si può andare oltre l’8% di pendenza. A regolare questo criterio c’è nuovamente una formula matematica dovuta al rapporto tra il dislivello e la lunghezza. Quell’8% di pendenza massima tradotto in atto pratico significa che per costruire una rampa per disabili per superare un dislivello di 8 cm bisognerà dare una lunghezza di almeno 1 metro.
Ci sono poi dei casi in cui si possa arrivare ad ottenere il permesso per costruire una rampa fino a 12% di pendenza massima. Parliamo di casi specifici però in cui la lunghezza della rampa non dovrà superare i 3 metri.
Insomma, per semplificare la normativa che regola la pendenza massima in parole semplici, possiamo affermare che più corta sarà la rampa, più pendenza potrà avere. Detto questo è bene chiarire che in taluni casi non si avrà un concetto di arbitrarietà così largo, perché in determinate circostanze sarà obbligatorio installare rampe per disabili ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Rampe per disabili: quando sono obbligatorie?
Interroghiamo ancora una volta la normativa sulle rampe per disabili affidandoci alla Legge 13/89 ed al Decreto 236/89, per capire quando sono obbligatorie per il superamento delle barriere architettoniche.
Nulla di più semplice anche in questo caso perché la norma dice che è obbligatoria l’installazione in caso di dislivelli superiori a 2,5 cm nel contesto di edifici pubblici, negozi e simili.
Abbiamo dunque visto come la normativa sia effettivamente precisa in ogni circostanza, a sottolineare l’importanza delle rampe per disabili come mezzo di assistenza alla mobilità. Esistono sicuramente delle alternative ma il nostro consiglio è quello di orientarsi sempre per questa scelta qualora la casistica lo permetta o lo richieda. I montascale a cingoli, ad esempio, comprometterebbero già più difficoltà nei processi di installazione e per quanto riguarda gli effettivi benefici.
Diverso è, infine, il discorso sui montascale per anziani o montascale per disabili tradizionali che offrono un ventaglio di opportunità immenso tra gli strumenti di recupero dell’autonomia motoria dei nostri cari. Per questo motivo in alternativa alle rampe per disabili, nel caso in cui abbiate necessità di un’assistenza ancor più personalizzata è decisamente consigliabile optare per i montascale.