Montascale per scale curve
Montascale per scale dritte
Il nostro Paese è fortemente caratterizzato da palazzi storici, che per chi ha problemi di mobilità, diventano inaccessibili.
Grazie all’introduzione del concetto di barriera architettonica, sancito dalla legge n°13/89 viene riconosciuto a tutti il diritto alla libertà di movimento, sostenuto da una serie di leggi e incentivi.
Il personale qualificato Elelift saprà offrirti:
Agevolazioni e contributi per disabili e anziani sono previsti per le spese di acquisto e installazione di impianti e ausili per disabili e anziani quali: montascale a sedia o poltrona per il trasporto di persone sedute; servoscala con pedana porta carrozzina, montacarichi o elevatori per scale o piani, piattaforme elevatrici.
Tutti gli impianti installati per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono soggetti a contributi e agevolazioni di legge, che le consentiranno un abbattimento importante dei costi.
L’art. 365 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha esteso fino al 31 Dicembre 2025 la possibilità di usufruire del 75% di detrazione fiscale, recuperabile in 10 anni.
Le agevolazioni fiscali previste dalla Legge Di Bilancio relative all’abbattimento di barriere architettoniche hanno aumentato la detrazione ai fini Irpef dal 50% al 75% della spesa sostenuta.
Tutti coloro che sono assoggettatati all’imposta di reddito delle persone fisiche, e in particolare possono beneficiare della detrazione fiscale coloro che sono titolari dei diritti reali sugli immobili:
Dall’anno di sostenimento delle spese, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali (se la spesa è sostenuta nel 2018, sarà detratta dalla Dichiarazione dei Redditi del 2018 presentata l’anno successivo).
Ogni detrazione annuale è calcolata nei limiti della quota spettante, l’eventuale importo eccedente non può essere richiesto a titolo di rimborso, per cui è importante stabilire anticipatamente la quota di detrazione da attribuire a ciascuna delle 10 dichiarazioni.
Nel caso in cui l’intervento riguardi un condominio, il riferimento di competenza è all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore, mentre la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.
In caso di vendita dell’immobile, prima dello scadere del periodo di godimento della detrazione, il diritto delle quote non utilizzate, viene trasferito all’acquirente dell’unità abitativa. Stessa cosa avviene in caso di donazione dell’immobile.
In caso di decesso del titolare dei diritti sull’immobile oggetto dell’installazione, il diritto di godere delle quote residue si trasmette agli eredi.
La cessazione del comodato d’uso, invece, non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo al comodatario.
Per poter fruire della detrazione, è importante che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale che indichi:
Sugli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, devono risultare il codice fiscale del condomino e quello dell’amministratore.
I contribuenti devono conservare le fatture spese, o bonifici, da presentare a richiesta degli uffici finanziari.
Sono integralmente ammesse alla detrazione del 19% le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Il riconoscimento di disabilità avviene tramite la Commissione medica istituita ai senti dell’articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che siano ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
La detrazione spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fisicamente a carico.
Chiunque attesti tramite certificato medico una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale.
Non è dunque necessario essere riconosciuti formalmente come invalidi, ma i portatori di handicap al 100% hanno diritto di precedenza in graduatoria delle domande ammesse al contributo.
Va presentata dal soggetto richiedente, o da chi ne esercita la tutela, agli uffici preposti del Comune dov’è situato l’immobile.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ma la legge definisce che le domande relative all’anno in corso, (es 2018) possono essere presentate entro il primo marzo dell’anno seguente (1 marzo 2019).
Quelle presentate dopo tale data verranno prese in considerazione per l’anno successivo.
Alla domanda va allegata una marca da bollo da 14,62 euro, e la seguente documentazione:
La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.
La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:
Chiama senza impegno il numero verde sotto, saremo felici di risponderti: