I contributi da richiedere per l’abbattimento barriere architettoniche: la guida

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Per l’abbattimento delle barriere architettoniche tra le mura domestiche il legislatore ha emanato nel tempo un quadro di norme cha facilitano la soluzione delle difficoltà di accesso alle abitazioni per le persone con difficoltà a deambulare. Per questi interventi è prevista anche l’erogazione di contributi e/o bonus sulle spese che le persone interessate devono sostenere.

Per chi non ha una conoscenza specifica, le modalità di accesso possono costituire un ostacolo difficile da superare. Il panorama delle agevolazioni è, infatti, alquanto articolato: talvolta le persone anziane o disabili non sono nemmeno a conoscenza dell’esistenza di questi benefici.

Per queste ragioni, con questo articolo, vogliamo mettere a disposizione dei lettori del blog una guida semplificata che faciliti l’accesso alle agevolazioni economiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella propria abitazione.

Abbattimento delle barriere architettoniche: premesse utili

È utile sapere che il contributo per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati è stato introdotto in maniera organica con la legge 13/89.

Il decreto di attuazione della legge, il DM 236/89, contiene tutte le regole tecniche e dimensionali che vanno rispettate per la costruzione delle nuove abitazioni o per gli interventi da eseguire per renderle accessibili.

Questa legge, tra le altre cose, ha creato una svolta epocale nel panorama italiano, ha stabilito i tre criteri fondamentali per realizzare edifici fruibili da tutti:

  • Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”

  • Visitabilità

“Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.”

  • Adattabilità

“Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità.”

Le agevolazioni previste per abbattimento delle barriere architettoniche

Per la realizzazione delle opere necessarie a rendere accessibili le abitazioni private, comprese quelle in condominio, la normativa in questione ha stabilito che si possa richiedere un contributo economico. Questo contributo si calcola sulla spesa effettivamente sostenuta per l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche come indicato nella legge 13/89.

Nel novero delle spese che possono accedere ai contributi è incluso qualsiasi tipo di intervento finalizzato a risolvere gli impedimenti legati alla presenza di barriere architettoniche. Tra questi figura anche l’installazione di montascale per anziani o per disabili.  Questi strumenti, utilizzati da persone con ridotta capacità motoria, permettono di superare le scale della propria abitazione in totale autonomia e sicurezza.

Oltre ai contributi previsti dalla legge 13/1989, bisogna considerare anche il bonus del 75% per abbattimento delle barriere architettoniche introdotto di recente. Giova ricordare che questo bonus scadrà il 31/122025 e che per poterne usufruire è necessario rispettare pienamente le prescrizioni tecniche del DM 236/89.

Nel caso non sia possibile realizzare l’intervento in conformità al DM 236/89, si potrà optare per la detrazione fiscale del 50% per ristrutturazioni edilizie che ha regole meno restrittive.

Queste sono le agevolazioni disponibili per installare il vostro montascale o per realizzare qualsiasi altro intervento che elimini delle barriere architettoniche. Si ricorda che il contributo legge 13 e le detrazioni fiscali sono cumulabili, sarà così possibile ridurre notevolmente la spesa sostenuta e in molti casi recuperare interamente la cifra spesa.

Adempimenti edilizi per interventi di abbattimento barriere architettoniche

Un altro aspetto che è giusto considerare riguarda gli adempimenti burocratici che è necessario espletare per gli interventi edilizi sugli immobili esistenti. Va premesso che con l’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia) sono stati definiti gli interventi che si considerano di edilizia libera.

Con il D.M. 2 marzo 2018 è stato approvato e pubblicato il Glossario per l’edilizia libera che completa in maniera esaustiva le linee guida di questa importante legge.

Si, questa legge è molto importante, si tratta di una ulteriore agevolazione per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Dalla data di entrata in vigore stabilisce, infatti, che si devono considerare in regime di edilizia libera.

Se dovete installare un montascale, realizzare una rampa inclinata, modificare o allargare la porta di accesso, abbattere una parete, installare un elevatore etc., non sarà più necessario chiedere alcun permesso al comune di appartenenza. Solo nel caso in cui si debba realizzare un ascensore esterno o un elevatore esterno, che modifica quindi il prospetto, si dovrà presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Un’altra novità pensata per snellire le procedure amministrative, eliminando i passaggi burocratici e rendendo i lavori più rapidi ed economicamente sostenibili.

Presentare la domanda per i contributi: tutto quello che c’è da sapere

La domanda per accedere al contributo legge 13/89 va presentata direttamente al Comune in cui è ubicato l’immobile.

Lo si potrà fare anche telematicamente se il comune ha reso disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) per ricevere le pratiche e le istanze che presentano i cittadini. Questo servizio rilascia automaticamente numero e data di protocollo che bisogna conservare per poter dimostrare di aver presentato la domanda completa dei documenti da allegare.

Se il comune non ha reso disponibile il servizio Pec si dovrà necessariamente presentare la domanda all’ufficio protocollo che rilascerà la ricevuta con data e numero di protocollo.

La presentazione delle domande deve essere fatta entro il 1° marzo di ogni anno, l’ultimo giorno utile è pertanto il 28 o il 29 febbraio.

Il comune, come stabilito dalla legge 13 è il soggetto deputato a ricevere le domande, a svolgere l’istruttoria e a liquidare successivamente i fondi resi disponibili dalle regioni.

Potrà svolgere l’istruttoria verificando i requisiti solo dopo che tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda sarà stata inoltrata.

Al momento della consegna della documentazione completa ha il via la procedura istruttoria per la verifica dei requisiti.

Per l’esame della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • il modulo di domanda da richiede al comune di residenza compilato in ogni sua parte (di solito è disponibile sul sito web del comune oppure viene consegnato dall’assessorato ai servizi sociali);
  • insieme al modulo per la domanda verrà consegnato il modulo per la Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) da compilare in ogni sua parte;
  • certificato medico in carta semplice attestante l’handicap (questo documento viene rilasciato dal medico di famiglia);
  • certificato di invalidità rilasciato dalla ASL di competenza (fotocopia);
  • delibera di autorizzazione del condominio se richiesta dal comune;
  • preventivo del fornitore con la descrizione delle opere da eseguire con indicazione del prezzo inclusa Iva;
  • una marca da bollo da 16 euro;
  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del dichiarante;
  • atto di tutela o la nomina ad amministratore di sostegno (se presenti).

Ma a quanto ammonta il contributo e come viene liquidato?

L’entità del contributo è stabilita nella legge di riferimento e viene calcolata considerando le spese effettivamente sostenute e documentate dalle fatture quietanzate e/o dalle ricevute dei bonifici.

Va ulteriormente precisato che la somma spettante verrà calcolata sull’importo minore tra quello indicato in domanda e quello comprovato dalle fatture e relative ricevute di pagamento.

Il contributo viene calcolato in 3 fasce:

  • da 0 fino a 2.582,28 euro si calcola il 100%
  • da 2.582,29 fino a 12.911,42 euro si calcola il 25%
  • da 12.912,42 fino a 51.645,70 euro si calcola il 5%
  • oltre 51.645,70 euro non spetta il contributo

 

Esempio 1: Installazione montascale con un costo di euro 12.000,00

2.582,28 euro +

2.354,43 euro (il 25% della differenza tra 2.582,28 è 12.000,00)

                        Totale contributo Euro 4.936,71

 

Esempio 2: Installazione montascale con un costo di euro 20.000,00

2.528,28 euro +

2.582,28 euro + (il 25% della differenza tra 2.528,28 è 12.911,42)

283,54 euro (il 5% della differenza tra 12.911,42 e 20.000,00)

                        Totale contributo Euro 5.448,10

 

Il comune, una volta ricevuto lo stanziamento delle somme da parte della regione ne darà comunicazione scritta al richiedente invitandolo a presentare la documentazione dell’avvenuta spesa (fatture e ricevute dai bonifici).

Resta inteso che a quel momento i lavori dovranno essere già terminati.

Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione che comprovi la fine dei lavori e l’avvenuto pagamento delle relative fatture, il comune provvederà a bonificare l’importo spettante per il contributo.

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